STATUTO SOCIALE
Titolo I°
Denominazione – Oggetto – Sede – Durata
ART. 1°
E’ costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con la denominazione sociale “HOCKEY VALDAGNO 1938 S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
ART. 2°
La Società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite. La Società ha per oggetto l’esercizio d’attività sportive, ed in
particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell’attività sportiva rotellistica con particolare riguardo a quella dell’Hockey Pista nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Hockey Pista (in seguito per brevità anche “FIHP”) e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la Società intenderà aderire. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva e s’impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate. In particolare, la Società per sé e per i propri Soci: 1) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Hockey Pista (FIHP); 2) si impegna a pagare le quote d’affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana Hockey Pista (FIHP); 3) prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d’essa Società è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell’uomo. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indirette o differite. La società ha per oggetto la pratica e la propaganda dell’attività sportiva rotellistica ed in particolare quella dell’Hockey Pista, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati. Può, inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della FIHP:
- indire manifestazioni e gare;
- istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva rotellistica;
- svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina sportiva rotellistica.
La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:
- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;
- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, impianti sportivi:
- organizzare corsi relativi alla preparazione all’attività sportiva;
- allestire manifestazioni in genere;
- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere;
- svolgere qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti ivi inclusa la somministrazione di alimenti e bevande.
Per il conseguimento del sopra detto oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nell’osservanza delle norme che ne disciplinano l’esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi professionali.
ART. 2° BIS
La società procederà alla propria affiliazione alla FIHP. Con l’affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIHP e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIHP stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
ART. 3°
La Società ha sede legale in Valdagno (VI). Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all’estero.
ART. 4°
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea.
Titolo II°
Capitale sociale – Quote – Titoli di debito – Finanziamento
ART. 5°
Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) suddiviso in quote ai sensi dell’art. 2468 C.C.
ART. 6°
Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d’opera o di servizi. Le quote di nuova emissione, salvo il caso di cui all’art. 2482-ter C.C, possono essere offerte a terzi, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.
ART. 7°
Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi nè rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.
ART. 8°
La Società, con delibera non delegabile e da assumersi in forma collegiale in via esclusiva dell’organo amministrativo, può emettere titoli di debito nei limiti ed alle condizioni di legge. La deliberazione di emissione, che deve risultare da verbale redatto da Notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l’ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.
ART. 8° BIS
La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell’art. 2467 C.C e delle norme pro-tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra Soci, finanziamenti fruttiferi e non, che in mancanza di diversa determinazione si presumono infruttiferi.
Titolo III°
Decisioni dei Soci – Assemblea
ART. 9°
I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei Soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero in forma non assembleare. Le decisioni dei Soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà dei soci salvo diversa inderogabile disposizione di legge.
ART. 10°
L’approvazione del bilancio, la nomina o revoca degli Amministratori, la nomina dell’organo di controllo e del revisore, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai Soci, ma che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare – fermo quanto previsto dall’art. 11 – sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti Soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei Soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l’espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro di cui all’art. 2478, comma primo, n. 2, C.C. La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla
decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli Amministratori e all’organo di controllo, se nominato. La decisione è adottata quando pervenga e consti al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto all’ultimo comma del precedente articolo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell’esisto della procedura a tutti i Soci, Amministratori e all’organo di controllo, se nominato.
ART. 11°
Devono essere assunte in forma assembleare:
- le modificazioni dell’atto costitutivo, ivi comprese fusioni e scissioni (salvo le ipotesi di cui agli artt. 2475, comma quinto, e 2481 C.C.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei
Soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della Società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei Soci per la quale uno o più
Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedano la forma assembleare.
ART. 12°
La convocazione dell’Assemblea è fatta dagli Amministratori con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei Soci, degli Amministratori e, se nominato, dell’organo di controllo, non meno di 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza e può prevedere l’eventuale seconda convocazione, qualora la
prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l’intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e l’organo di controllo, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
ART. 13°
Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci legittimati ai sensi di legge. Ogni Socio ha un voto. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non Amministratore o membro dell’organo di controllo o dipendente della Società. L’intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/visivo nel rispetto dei principi dell’art. 17, terzo comma, del presente statuto. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire all’Assemblea.
ART. 14°
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto. Titolo IV°
Amministrazione
ART. 15°
La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico oppure ad un numero variabile da due a nove Amministratori secondo le determinazioni assunte all’atto della decisione di nomina dei Soci. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio. Gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all’atto di nomina o successivamente i Soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall’art. 17, ultimo comma, del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l’amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli Amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all’atto della nomina stessa. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell’art. 2382 C.C.. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altra società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FIHP. Gli Amministratori che sono colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della FIHP non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo di inibizione. L’Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della FIHP dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Qualora vengano meno uno o più Amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per designazione dei Soci. L’Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all’atto della sua nomina.
ART. 16°
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all’Assemblea o comunque alla decisione dei Soci. Gli Amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505, 2505-bis, quale richiamato anche dall’art. 2506-ter C.C. Possono nominare Direttori anche generali, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.
ART. 17°
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell’adunanza. In caso d’urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica mediante invio di cosiddetti s.m.s. (short message service), con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Il Presidente ha l’obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o il Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione deve contenere almeno l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora in cui si terrà l’adunanza nonchè degli argomenti oggetto di discussione. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con l’intervento di più della metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Su iniziativa del Presidente da comunicare, con la relativa documentazione, ove istituito, anche all’Organo di Controllo, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell’art. 2475 C.C., mediante sottoscrizione da parte degli Amministratori, anche in luoghi e tempi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro di cui all’art. 2478, comma primo, n. 3, C.C. Tutti gli Amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine di volta in volta stabilito dal Presidente. La decisione è adottata quando partecipi e consti al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell’esito della procedura a tutti gli Amministratori e dell’organo di controllo, se nominato. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter C.C., nonché le decisioni di aumento di capitale, sono in ogni caso attribuite, anche nell’ipotesi in cui i Soci si siano valsi della facoltà di cui al precedente art. 15, secondo comma, alla competenza collegiale dell’Organo Amministrativo senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza ai sensi dei precedenti comma.
ART. 18°
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i Soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge (art. 2381 C.C. in quanto applicabile) e di statuto, proprie funzioni al Presidente, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri. ART. 19° All’Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, agli Amministratori Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’impedimento o dell’assenza del Presidente. Titolo V°
Organo di Controllo e Revisione legale
ART. 20°
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene svolta dall’organo di controllo o dal revisore, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge. Le riunioni dell’organo di controllo possono svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Titolo VI°
Bilancio
ART. 21°
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART.22°
Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio. Entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari circostanze, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2364, secondo comma, C.C., è convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio. La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente
individuate nell’art. 2. Titolo VII°
Recesso – Scioglimento – Liquidazione
ART. 23°
Il recesso è consentito nei casi, nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione al massimo al suo valore nominale.
ART. 24°
L’Assemblea, in caso di scioglimento della Società, nomina uno o più liquidatori attribuendo loro tutti i poteri di legge e stabilisce che la liquidazione avvenga conformemente alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2484 e segg.. Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al valore nominale) dovrà essere assegnato al CONI. Titolo VIII°
Clausola di conciliazione e compromissoria
ART. 25°
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e membri dell’organo di controllo, se nominato, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE della Camera di Commercio di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato. Le controversie di cui al precedente capoverso, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, o non sia stato esperito a seguito della comune volontà delle parti, saranno decise mediante arbitrato della CAMERA ARBITRALE della CAMERA DI COMMERCIO di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L’arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Salva diversa decisione delle parti, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della CAMERA ARBITRALE. Titolo IX°
Norme Finali
ART. 26°
Al presente statuto si applica la legge italiana.
Art. 27°
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto sono validamente fatte, se non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario risultante dal registro delle imprese o dai libri sociali, coincidente con la sua residenza o con la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. In caso di trasferimento all’estero l’interessato dovrà eleggere un domicilio in Italia. E’ onere della parte interessata comunicare alla società le variazioni dei predetti dati e provvedere a che le risultanze dei libri sociali e del Registro delle Imprese siano correttamente aggiornate. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società o risultanti dal registro delle imprese e/o dai libri sociali. Le comunicazioni effettuate a mezzo posta elettronica devono essere munite di firma digitale. Ad ogni comunicazione inviata per fax deve seguire senza indugio, e comunque nei dieci giorni successivi, la trasmissione del documento originale che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax.
Art. 28°
Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati come “giorni liberi” e, cioè, non considerando nè il giorno iniziale nè quello finale. Se il termine scade un giorno festivo lo stesso s’intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.